fallimentare - la procedura concordataria prevale su quella prefallimentare
la pendenza di una domanda di concordato preventivo non rende improcedibile il procedimento prefallimentare né tantomeno ne consente la sospensione; le istanze di fallimento pendenti al momento della presentazione di una domanda di concordato preventivo subiscono un’improcedibilità temporanea e parziale. la procedura concordataria prevale sulla dichiarazione di fallimento sia quando pendono contemporaneamente il procedimento di concordato preventivo e quello prefallimentare, sia quando il fallimento trova la propria origine nell'esito negativo del concordato.
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